ASI comitato provinciale Rimini

ASSOCIAZIONI SPORTIVESOCIALI ITALIANE

Regolamento

Approvato dalla Direzione Centrale di Alleanza Sportiva Italiana in data 6 novembre 2007

TITOLO 1
TESSERATI ED ORGANISMI AFFILIATI

CAPO I – TESSERATI

ART. 1- IL TESSERAMENTO DIRETTO
1. I soci ad honorem e i dirigenti centrali e periferici, eletti o nominati, devono essere tesserati all’Ente attraverso la Segreteria Generale , secondo le modalità stabilite dalla Direzione Centrale.
2. Ogni soggetto nel tesserarsi all’Ente autorizza quest’ultimo all’uso dei dati personali ai sensi della l. n° 675 del 31/12/1996 e successive modifiche.

CAPO II – ORGANISMI AFFILIATI

ART. 2 – L’AFFILIAZIONE
1. Tutti gli organismi che intendono affiliarsi all’Ente devono:
a) Presentare domanda scritta redatta sugli appositi moduli e qualora svolgano attività sportiva inserendo obbligatoriamente nella propria denominazione la dizione “Associazione (o Società) Sportiva Dilettantistica”;
Sarà cura dell’organismo indicare il proprio numero di codice fiscale e la propria natura giuridica,.
b) Provvedere al pagamento della quota stabilita dalla Direzione Centrale;
c) Allegare la seguente documentazione:
c.1) copia dell’atto costitutivo;
c.2) copia dello statuto sociale;
c.3) tesseramento di almeno 10 (dieci) tra atleti, tecnici, dirigenti, soci, ecc
c.4) tesseramento di almeno 20 (venti) soci se svolge attività culturale;
c.5) tesseramento di almeno 100 (cento) soci se l’associazione si avvale del nulla osta per la somministrazione di alimenti e bevande.
2. Tutte le forme di tesseramento sono soggette al pagamento della relativa quota nella misura stabilita dalla Direzione Centrale.
3. Le domande di affiliazione devono essere presentate al Comitato Provinciale dell’Ente competente per territorio che, dopo aver effettuato controllo sommario sulla regolarità della domanda, provvede ad inoltrare il modulo di affiliazione alla Segreteria Generale, trattenendo copia dell’atto costitutivo e dello statuto.
4. Il Presidente Nazionale, in attesa della ratifica della domanda da parte della Direzione Centrale, può accettare – in via provvisoria – l’affiliazione provvedendo a comunicarla al Comitato Provinciale che ne darà comunicazione alla Società interessata.
5. In caso di reiezione della domanda da parte della Direzione Centrale, il provvedimento motivato di rigetto, deve essere comunicato al Comitato Regionale e al Comitato Provinciale, che ne dà comunicazione alla Società interessata.
6. Qualora il Comitato Provinciale non ritenga di dover accettare una domanda di affiliazione, deve comunque trasmetterla alla Direzione Centrale con parere motivato, affinché la Direzione stessa possa confermare o meno quanto stabilito dall’Organo periferico.
7. La Direzione Centrale per comprovate esigenze politico/organizzative potrà disporre deroghe alle procedure di affiliazione di cui al presente articolo.
8. Le Società Sportive sono tenute a segnalare eventuali affiliazioni a Federazioni Sportive riconosciute dal CONI.
9. Al termine dell’anno sportivo la Segreteria Generale può effettuare dei controlli a campione sul tesseramento dei soci, come stabilito al punto C del presente articolo; qualora dovessero essere riscontrate delle irregolarità la Segreteria Generale propone alla Direzione Centrale la revoca dell’affiliazione.
10. La sede sociale e il recapito telefonico di un Organismo affiliato non possono coincidere con quelli di un Comitato Provinciale o di un Comitato Regionale dell’Ente, né con quello di più di due altri organismi affiliati.
11. Ogni persona fisica non può essere inserita nel consiglio direttivo di più di tre organismi affiliati.
12. E’ facoltà insindacabile della Segreteria Generale richiedere ai Comitati Provinciali copia di tutta la documentazione relativa all’affiliazione degli organismi.
13. Lo Statuto sociale degli organismi affiliati deve essenzialmente prevedere l’assenza di fine di lucro e deve essere ispirato a principi democratici e di pari opportunità, ai sensi del D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni e integrazioni; qualora una società affiliata svolga delle attività commerciali esse debbono avere esclusivo carattere strumentale.

ART. 3 – IL TESSERAMENTO INDIRETTO
1. Gli organismi affiliati sono tenuti a tesserare gli iscritti (soci, dirigenti, tecnici ed atleti), utilizzando gli appositi moduli e pagando la quota annuale stabilita dalla Direzione Centrale.
2. Le richieste di tesseramento debbono essere inoltrate al Comitato Provinciale che, secondo le norme stabilite dalla Segreteria Generale, provvede ad inoltrare la richiesta ed alla successiva consegna delle tessere.
3. La tessera ha validità per l’anno sportivo cui si riferisce.
4. Qualora si riferisca ad attività sportiva comprende la copertura assicurativa per gli eventuali infortuni occorsi durante lo svolgimento delle attività previste dal contratto tra l’Ente e la compagnia assicuratrice, comunque nei limiti dei massimali assicurati; i Presidenti delle società affiliate sono tenuti a dar cognizione a tutti i tesserati del contratto di assicurazione.
5. Per quanto riguarda gli atleti, attraverso il tesseramento, il Presidente della Società Sportiva si fa garante che i medesimi abbiano ottemperato alla normativa vigente in merito alla tutela sanitaria prevista.
6. Ogni soggetto nel tesserarsi all’Ente attraverso un organismo affiliato autorizza l’ASI all’uso dei dati personali ai sensi della l. n° 675 del 31/12/1996.

ART. 4 – RINNOVO AFFFILIAZIONI
1. Le procedure relative ai rinnovi sono uguali a quelle previste dagli art. 2 e 3 del presente R.O., fatta eccezione per l’obbligo di allegare l’atto costitutivo e lo statuto.
2. Ai fini del mantenimento dell’affiliazione all’Ente, qualora un organismo, nel corso dell’anno sportivo, effettui cambiamento di denominazione o modifichi il proprio statuto, deve darne comunicazione trasmettendo copia dell’atto da cui discende tale decisione al Comitato Provinciale, che ne informerà la Segreteria Generale.

ART. 5 – QUOTE
1.Ogni organismo deve versare la quota stabilita dalla Direzione Centrale sia per l’affiliazione che per il tesseramento individuale.
2. Le quote incassate dai comitati periferici vengono, anche parzialmente, dagli stessi trattenute a titolo di anticipazione contributo.

ART. 6 – CONTRIBUZIONI
1. L ‘Ente contribuisce, nei limiti delle sue disponibilità, all’attività ordinaria degli organismi affiliati, assistendoli anche tecnicamente e organizzativamente attraverso le strutture periferiche

TITOLO 2 – ORGANI STATUTARI

CAPO I – ORGANI CENTRALI
Sezione 1 – Assemblea Nazionale

ART. 7 – CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO
1. La Direzione Centrale indice l’Assemblea Nazionale ordinaria almeno 60 giorni prima della data di celebrazione, stabilendo altresì l’ordine del giorno.
2. Il Presidente dell’Ente convoca l’Assemblea inviando, almeno 30 giorni prima della celebrazione della stessa, comunicazione a tutti gli aventi diritto a partecipare con allegato l’elenco degli aventi diritto a voto.
3. Per poter partecipare all’Assemblea gli organismi affiliati devono regolarizzare l’affiliazione ed il tesseramento per l’anno in corso almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea stessa.
4. Ciascun affiliato può presentare ricorso avverso la sua esclusione dall’Assemblea Nazionale presentando reclamo, tramite la Segreteria Generale che ne accusa ricevuta, alla Commissione Verifica Poteri, almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea Nazionale; la decisione della Commissione, che deve essere comunicata almeno 48 ore prima dell’Assemblea, è definitiva.
5. Ciascun partecipante, avente diritto a voto, può far pervenire alla Direzione Centrale, tramite la Segreteria Generale , 10 giorni prima della data dell’Assemblea, proposte di argomenti da inserire all’ordine del giorno; la competenza a decidere sull’inserimento degli argomenti spetta alla Direzione Centrale, l’eventuale modifica dell’ordine del giorno sarà comunicata ai partecipanti all’apertura dei lavori assembleari.

ART. 8 – SVOLGIMENTO DEI LAVORI
1. L ‘ordine dei lavori dell’Assemblea Nazionale ordinaria elettiva è il seguente:
a. elezione ufficio di presidenza;
b. saluto personalità;
c. elezione commissione per lo scrutinio;
d. elezione commissione per la mozione;
e. relazione presidente;
f. relazione collegio dei revisori dei conti,
g. discussione generale;
h. votazione della relazione del Presidente;
i. votazione sulla mozione;
j. elezione organi centrali;
k. scrutinio;
l. proclamazione degli eletti.
2. L ‘ordine dei lavori dell’Assemblea Straordinaria viene stabilito dalla Direzione Centrale a seconda delle necessità; i partecipanti che intendono intervenire nei dibattiti, devono iscriversi a parlare presso l’Ufficio di Presidenza, che a suo insindacabile giudizio, preventivamente, stabilisce la durata degli interventi, altresì stabilisce l’ordine degli stessi.
3. La presidenza dell’Assemblea può intervenire in ogni momento per regolare l’ordine dei lavori e, solo in caso di estrema necessità, sospendere gli stessi e togliere la parola agli intervenienti.

ART. 9 – UFFICI DELL’ASSEMBLEA
1. Gli Uffici dell’Assemblea sono:
a. Presidenza.
L’Assemblea all’apertura dei lavori elegge, su proposta del Presidente dell’Ente, l’Ufficio di Presidenza composto da tre membri, di cui un Presidente ed un Segretario.
I componenti l’ufficio di Presidenza dirigono a turno e secondo necessità i lavori assembleari, in base alle norme stabilite dal presente R.O..
Il Presidente proclama il risultato di ogni singola delibera e/o votazione. Il Segretario registra gli atti dell’Assemblea redigendo apposito verbale. In caso di necessità, l’Ufficio di Presidenza può nominare questori, preposti al mantenimento dell’ordine dell’Assemblea.
b. Segreteria.
La Segreteria è composta dal Segretario Generale dell’Ente e da tre membri nominati dalla Direzione Centrale; viene insediata sessanta giorni prima della celebrazione della Assemblea. La Segreteria provvede al servizio logistico/organizzativo ed è depositaria di tutti gli atti dell’Assemblea; assolve a tutte le funzioni specificamente attribuite dal presente R.O.
c. Commissione verifica poteri.
La Commissione verifica poteri è formata da tre componenti nominati dalla Direzione Centrale, si insedia sessanta giorni prima della celebrazione dell’Assemblea ed elegge, nel suo ambito, un Presidente; decide a maggioranza sulle questioni ad essa demandate.
I suoi componenti non potranno essere canditati alle cariche sociali.
Nella fase pre-assembleare, controlla la regolarità della documentazione relativa agli aventi diritto a partecipare all’Assemblea, decidendo almeno 48 ore prima della celebrazione della Assemblea sui ricorsi di cui all’art.7 del presente R.O.
In sede assembleare, prima dell’apertura dei lavori, verifica l’identità dei partecipanti, nonchè il titolo degli stessi a partecipare, rilascia la tessera personale di riconoscimento; comunica all’Assemblea i dati delle presenze e redige apposito verbale, indicante il quorum necessario per la regolarità dello svolgimento dell’Assemblea.
d. Commissione per la mozione.
La Commissione per la mozione è composta di tre membri eletti dall’Assemblea tra i partecipanti, su proposta della Presidenza.
Può proporre all’Assemblea di votare le singole mozioni o riunire più mozioni, consimili o, comunque redigere un documento che riassuma i singoli elaborati.
Le mozioni sia di carattere generale che specifico, se approvate, impegnano gli organi dell’Ente alla loro osservanza.
Le mozioni a carattere generale e/o particolare possono essere presentate all’Ufficio di Presidenza sottoscritte da un minimo di 20 aventi diritto al voto, sino al termine della discussione generale, e possono essere illustrate da uno dei presentatori.
e. Commissione per lo scrutinio.
La Commissione è composta da almeno cinque membri eletti dall’Assemblea tra i partecipanti aventi diritto a voto che non siano canditati alle cariche sociali ed ha il compito di dirigere e controllare il regolare svolgimento di tutte le operazioni elettorali.
Le deliberazioni della Commissione per lo scrutinio sono inappellabili ed impegnano l’Assemblea. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

ART. 10 – COMPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI
1. Tutti coloro che intendono rivestire cariche sociali elettive, qualora ne ricorrano i presupposti, devono presentare la loro candidatura nell’ambito di una lista elettorale.
Ogni lista deve contenere il nome ed il cognome del candidato, con la specifica indicazione della carica cui concorre.
2. Ogni lista, che deve comprendere tanti candidati quanti sono i membri dell’organo da eleggere, deve essere sottoscritta da almeno il 20% dei voti assembleari rappresentati da non meno il 25% dei partecipanti con diritto di voto; ogni delegato può sottoscrivere soltanto una lista per ogni organo.
3. Una stessa persona può essere candidata a più organi ma non in più liste per ciascun organo; nel caso sia eletta a più cariche, ricoprirà quella prima elencata all’art. 12 dello Statuto, e nelle altre cariche risulterà eletto il candidato inserito in lista nella posizione immediatamente successiva.
4. Le liste devono essere presentate presso la Segreteria Generale dell’Assemblea, , almeno 8 (otto) giorni prima l’inizio dei lavori.
5. Alla lista che avrà raggiunto il maggior numero dei voti, saranno assegnate tutte le cariche oggetto della votazione.
6. Le votazioni possono avvenire:
a) per acclamazione;
b) per appello nominale;
c) a scrutinio segreto.
7. Qualora siano presentate due o più liste le votazioni per gli organi centrali devono avvenire a scrutinio segreto.

ART. 11 – SEGGI ELETTORALI ED OPERAZIONI DI VOTO
1. Prima dell’inizio delle operazioni di voto la Commissione per lo scrutinio si costituisce in seggio elettorale eleggendo tra i propri membri un Presidente.
2. Il verbale dello svolgimento e dei risultati delle elezioni viene sottoscritto da tutti i suoi componenti e deve essere consegnato alla Presidenza per essere inserito tra gli atti ufficiali dell’Assemblea. Per l’esercizio di voto i partecipanti debbono farsi riconoscere dalla commissione del seggio mediante presentazione della tessera personale di partecipazione all’assemblea e di un documento di riconoscimento valido.

ART. 12 – LIMITI ALLA RAPPRESENTANZA – DELEGHE
1. Ciascun organismo sarà rappresentato dal Presidente, il quale potrà delegare in propria vece uno dei membri del Consiglio Direttivo risultante dall’ultima domanda di affiliazione all’Ente.
2. La delega può essere conferita, oltre ai casi del primo comma, solamente ad altro avente diritto al voto.
Sezione 2 – Altre strutture

ART. 13 – COMMISSIONI DI STUDIO DEL COMITATO NAZIONALE
1. Il Comitato Nazionale, in base agli interessi ed alle necessità dell’Ente, può costituire Commissioni di Studio, sia temporanee che permanenti.
2. Ciascuna commissione è formata da componenti il Comitato stesso, nominati dal Presidente di esso, e da un componente la Direzione Centrale che ne assume il coordinamento, nominato dal Presidente dell’Ente, sentita la Direzione Centrale.
3. Ai due Vice Presidenti il Comitato Nazionale, è demandata la verifica del funzionamento delle commissioni.
4. Per le commissioni temporanee, viene preventivamente indicato il termine di vigenza entro il quale la commissione deve presentare un elaborato conclusivo da far pervenire al Presidente del Comitato Nazionale.

ART. 14 – CONFERENZA ORGANIZZATIVA DEI COMITATI REGIONALI
1. La Conferenza Organizzativa dei Comitati Regionali è composta dai Presidenti di questi ultimi.
2.Il Presidente è nominato dalla Direzione Centrale.
3. su proposta del suo Presidente, la Conferenza elegge nel proprio ambito un Vice Presidente.
4. Le funzioni di segretario della Conferenza sono demandate ad un componente la Segreteria Generale.
5. Il Presidente della Conferenza indice le riunioni della stessa cui può invitare a partecipare i responsabili dei settori tecnico sportivi e dei settori di servizio.
6. La Conferenza Organizzativa dei Presidenti dei Comitati Regionali coordina le attività periferiche dando gli indirizzi programmatici, stimolando lo sviluppo delle priorità organizzative dell’Ente e la ricerca in ogni regione di mezzi.

ART. 15 – SETTORI TECNICO SPORTIVI E SETTORI DI SERVIZIO
1. La Direzione Centrale regolamenta il funzionamento dei Settori Tecnico Sportivi attraverso l’emanazione del regolamento di settore, che deve essere predisposto dal Responsabile del settore stesso.
2. La Direzione Centrale può costituire Settori di Servizio secondo le esigenze dell’Ente nominando il responsabile.
3. Entro il 15 ottobre di ogni anno i Responsabili dei Settori Tecnico Sportivi e dei Settori di Servizio sono tenuti ad inviare alla Segreteria Generale una relazione sull’attività svolta nella stagione sportiva precedente e su quella programmata per la stagione in corso.
4. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, devono presentare alla Segreteria Amministrativa il rendiconto delle spese sostenute nell’anno solare precedente

CAPO II – ORGANI PERIFERICI

ART. 16 – ASSEMBLEE DEI COMITATI PERIFERICI
1. I comitati periferici si riuniscono in assemblea ordinaria elettiva alla fine di ogni quadriennio per l’elezione dei vari organi; le assemblee dei Comitati periferici precedenti l’Assemblea Nazionale elettiva devono essere celebrate almeno sessanta giorni prima per i Comitati Provinciali e per quelli Comunali delle Città Metropolitane e almeno trenta giorni prima per i Comitati Regionali rispetto alla data di svolgimento dell’Assemblea Nazionale elettiva.
2. Il delegato periferico, nelle ipotesi di cui all’art. 31 dello Statuto, constatato il raggiungimento delle numero minimo di società affiliate per la costituzione dell’organo periferico, deve provvedere entro trenta giorni alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria elettiva, da celebrarsi trascorsi trenta giorni dalla convocazione, comunque non oltre il quarantesimo giorno; qualora il delegato non provveda, nei termini sopra menzionati, alla convocazione dell’Assemblea elettiva del Comitato. In caso di mancata convocazione dell’assemblea nei termini di cui sopra, la Direzione Centrale può nominare un Commissario.
3. Le Assemblee elettive dei Comitati periferici che si svolgono dopo l’effettuazione dell’Assemblea Nazionale Elettiva, hanno validità fino alla successiva Assemblea Nazionale Elettiva.
4. Il Presidente del Comitato Regionale competente per territorio, presiede le assemblee provinciali e quelle dei Comitati Comunali delle Città Metropolitane.
5. Le Assemblee dei Comitati Regionali, il cui calendario deve essere concordato nell’ambito della Conferenza Organizzativa dei Presidenti dei Comitati Regionali, sono presiedute dal Presidente o Vice Presidente Nazionale, o in loro vece, da un membro della Direzione Centrale all’uopo designato.
6. A tutte le Assemblee periferiche partecipano senza diritto di voto i dirigenti Nazionali dell’Ente.
7. Alle Assemblee periferiche, per quanto compatibili, si applicano le norme statutarie previste per l’Assemblea Nazionale.
8. La convocazione delle Assemblee, da inviarsi almeno trenta giorni prima della data di celebrazione, viene effettuata dal presidente o dal delegato o commissario, tramite qualsiasi mezzo idoneo comprovante l’avvenuto ricevimento, contenente data, ora e luogo di svolgimento, nonché ordine del giorno dell’Assemblea, altresì deve essere accluso l’elenco degli organismi affiliati, partecipanti con diritto di voto, elenco redatto dalla segreteria generale.
9. Le Assemblee degli organi periferici devono considerarsi validamente costituite con la presenza di almeno la metà degli aventi diritti al voto in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione.
10. Il Presidente del comitato periferico o il delegato o commissario, provvederà precedentemente all’Assemblea a nominare la commissione l’Assemblea, composta di tre membri, che svolge funzioni di verifica poteri e scrutinio.
11. Eventuali ricorsi relativi alla composizione dell’elenco definitivo degli aventi diritto a voto, devono essere presentati alla Segreteria Generale almeno 8 (otto) giorni prima lo svolgimento dell’Assemblea.
12. Tutti coloro che intendano candidarsi ad una carica periferica devono presentare la propria candidatura al Presidente del Comitato periferico o al delegato o al commissario del Comitato periferico e alla Segreteria Generale almeno 8 (otto) giorni prima dell’orario fissato per la prima convocazione.
Il Presidente del comitato periferico eletto, provvederà a rimettere alla Segreteria Generale, entro sette giorni dall’Assemblea, gli atti della stessa, per la presa d’atto da parte della Direzione Centrale.

ART. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO DEI COMITATI PERIFERICI
1. ll Consiglio Direttivo del Comitato periferico elegge tra i propri componenti un Vice Presidente ed un Segretario Tesoriere.
2. Il Consiglio Direttivo del Comitato periferico, a pena di decadenza, deve riunirsi almeno tre volte l’anno su convocazione del Presidente; altresì può essere convocato straordinariamente dalla metà più uno dei membri eletti; possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo del comitato periferico i dirigenti nazionali.
3. Delle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente deve redarre apposito verbale da tenere agli atti e, su richiesta della Segreteria Generale, inviarne copia alla Segreteria Generale stessa.
4. Gli organismi affiliati debbono informare i Comitati Provinciali di riferimento circa le attività svolte e le iniziative in programma.

ART. 18 – FUNZIONAMENTO DEI COMITATI PERIFERICI
1. Entro il 15 ottobre di ogni anno i Comitati Regionali sono tenuti a presentare alla Segreteria Generale una relazione annuale sull’attività svolta nell’anno sportivo precedente.
2. I Comitati Regionali devono richiedere ai Comitati Provinciali di loro competenza, che sono obbligati a presentarla, una relazione annuale sull’attività svolta.
3. Nelle relazioni si deve tenere conto anche dell’attività svolta dagli organismi affiliati nel territorio, i quali devono informare i Comitati Provinciali di riferimento circa le attività svolte e le iniziative in programma.
4. Il Comitato Comunale delle Città Metropolitane cura l’organizzazione delle manifestazioni sportive ad esso demandate dal Comitato Provinciale stesso.

ART. 19 – FIDUCIARI COMUNALI, CIRCOSCRIZIONALI E DI QUARTIERE
1. Il Presidente del Comitato Provinciale, per una migliore funzionalità e presenza sul territorio, può nominare Fiduciari Comunali, Fiduciari Circoscrizionali e fiduciari di quartiere; per le Città Metropolitane la nomina dei fiduciari circoscrizionali, municipali e di quartiere spetterà al Presidente del Comitato Comunale su proposta del Presidente del Comitato Provinciale.
2. Detti dirigenti debbono operare secondo le direttive stabilite dal Comitato stesso.
3. Con il rinnovo delle cariche provinciali anche quelle comunali, circoscrizionali e di quartiere, debbono essere rinnovate.

ART. 20 – GESTIONE AMMINISTRATIVA
1. Gli organi periferici si avvalgono delle entrate determinate dai contributi di privati e di enti pubblici, dall’organizzazione di manifestazioni sportive e da ogni altra entrata che possa contribuire all’attivo sociale.
2. Al termine di ogni anno il Presidente del Comitato periferico deve compilare un bilancio consuntivo, che corredato dalla relazione del Revisore dei Conti unico, deve essere approvata dal Consiglio Direttivo; il bilancio deve essere inviato alla Segreteria Amministrativa entro il 28 febbraio di ogni anno, pena decadenza di eventuali contributi previsti.
3. I documenti giustificativi delle spese effettuate dal Comitato periferico devono essere opportunamente conservati agli atti del Comitato stesso per almeno cinque anni e, qualora ne venga fatta richiesta, messi a disposizione del Segretario Amministrativo.

TITOLO 3 – STRUTTURE OPERATIVE

ART. 21- SEGRETERIA GENERALE E SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
1. La struttura operativa dell’ente è costituita da:
a. Segreteria Generale, articolata nei seguenti uffici:
a.1 – Segreteria;
a.2 – Affiliazioni e tesseramento;
a.3 – Tecnico-organizzativo;
a.4 – Stampa e comunicazione;
a.5 – Promozione e propaganda;
a.6 – Legale;
a.7 – Centro Studi e Progetti;
a.8 – Organizzazione periferica.
b. Segreteria Amministrativa, articolata nei seguenti uffici:
b.1 – contabilità;
b.2 – patrimonio;
b.3 – bilancio.
2. La Segreteria Generale è alle dipendenze del Segretario Generale, che si potrà avvalere della collaborazione di un Direttore esecutivo cui demandare l’operatività in relazione ad una o più specifiche competenze; il Direttore Esecutivo sarà nominato dalla Direzione Centrale su proposta del Segretario Generale.
3. La Segreteria Amministrativa è alle dipendenze del Segretario Amministrativo.
4. L ‘operatività dei settori tecnici è assicurata dall’ufficio tecnico-organizzativo, mentre quella del procuratore sociale è assicurata dall’ufficio legale.

TITOLO 4 – CONTROVERSIE E SANZIONI DISCIPLINARI

ART. 22 – NORME PROCEDURALI IN MATERIA DISCIPLINARE – PRIMO GRADO
1. Quando il Procuratore Sociale, all’esito delle indagini svolte, deferisce uno o più tesserati alla Commissione di Disciplina, il Presidente di quest’ultima deve fissare la data di discussione del procedimento, dandone avviso per iscritto almeno cinque giorni prima all’incolpato, cui andrà comunicato anche l’addebito mossogli, ed al Procuratore Sociale.
2. Le parti entro l’atto della formale apertura della riunione innanzi la Commissione di Disciplina potranno presentare richieste istruttorie e depositare documenti e memorie difensive; l’incolpato potrà altresì, entro lo stesso termine, chiedere di essere ascoltato personalmente.
3. Il termine suddetto è perentorio ed il mancato rispetto di esso comporterà la decadenza da ogni istanza probatoria. L’incolpato potrà farsi rappresentare da un Avvocato ovvero da un iscritto all’Ente.
4. Ogni deposito potrà essere effettuato prima dell’udienza presso la Segreteria generale dell’Ente, che lo trasmetterà il giorno stesso al Presidente della Commissione di Disciplina, ovvero innanzi a quest’ultima al momento della formale apertura della riunione.
5. Sulle richieste istruttorie la Commissione decide con ordinanza motivata; chiusa l’istruttoria dibattimentale, la Commissione medesima invita le parti alla discussione, nel corso della quale l’incolpato o il suo difensore parlerà per ultimo; non sono ammesse repliche.
6. Chiusa la discussione, entro cinque giorni la Commissione emetterà la sua decisione motivata, che sarà integralmente comunicata alle parti a mezzo raccomandata a.r..
7. In caso di richiesta di sospensione cautelativa presentata dal Procuratore Sociale, la Commissione di Disciplina dovrà darne comunicazione immediata all’incolpato, che entro il termine perentorio di tre giorni potrà far pervenire alla Commissione stessa, per il tramite della Segreteria Generale, una memoria difensiva sulla questione.

ART. 23 – NORME PROCEDURALI IN MATERIA DISCIPLINARE – FASE D’APPELLO
1. Il ricorso avverso la decisione di primo grado previsto dall’art. 26 6° comma dello Statuto va inoltrato, dall’incolpato o dal suo difensore ovvero dal Procuratore Sociale, nel termine previsto da detta norma a pena di decadenza, alla Segreteria Generale che lo trasmetterà immediatamente al Presidente della Commissione d’Appello, inviandone contestualmente copia a tutte le altre parti.
2. Il Presidente della Commissione d’Appello deve fissare la data di discussione del procedimento, dandone avviso per iscritto almeno cinque giorni prima all’incolpato ed al Procuratore Sociale.
3. La discussione innanzi la Commissione d’Appello è orale e non può essere svolta attività istruttoria, fatta salva quella relativa alle istanze istruttorie non ammesse in primo grado, purchè siano state formalmente riproposte nell’atto di gravame.

ART. 24 – NORME PROCEDURALI IN MATERIA ARBITRALE
1. Nei casi di controversia di cui all’art. 46 dello Statuto chi intenda adire il Collegio Arbitrale deve darne comunicazione a mezzo raccomandata a.r. al controinteressato, indicando il nominativo del proprio arbitro.
2. Entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, il controinteressato deve inviare all’istante, a mezzo raccomandata a.r., la comunicazione della nomina del proprio arbitro; in caso sia omessa tale nomina, l’altra parte potrà adire la Commissione di Disciplina affinchè provveda ai sensi dell’art. 46 2° comma dello Statuto.
3. Qualora entro dieci giorni dalla ricezione della nomina del secondo arbitro i due arbitri designati non abbiano accettato l’incarico e provveduto a nominare il terzo arbitro, ciascuna delle parti potrà adire la Commissione di Disciplina affinchè provveda ai sensi dell’art. 46 2° comma dello Statuto.
4. Il procedimento arbitrale sarà regolato in base alle disposizioni di cui agli art. 806 e sgg. del Codice di Procedura Civile.

ART. 25 – SANZIONI DISCIPLINARI
1. Le sanzioni applicabili alle persone fisiche iscritte all’Ente per il tramite degli organismi affiliati, secondo la gravità del fatto, sono le seguenti:
a) ammonizione;
b) ammonizione con diffida;
c) squalifica per gli atleti e sospensione per soci individuali e dirigenti sino ad un massimo di un anno;
d) espulsione dall’Ente.
2. Agli organismi affiliati sono applicabili:
a) deplorazione;
b) deplorazione con diffida;
c) ammenda;
d) sospensione fino ad un anno;
e) espulsione.
3. Ai dirigenti centrali e periferici ed ai soci ad honorem sono applicabili:
a) censura;
b) censura con diffida;
c) sospensione fino ad un massimo di un anno;
d) espulsione.
4. Nell’irrogazione delle sanzioni devono essere valutati, oltre al livello di gravità dell’infrazione, a favore i buoni precedenti sportivi e le eventuali circostanze attenuanti, a carico la recidiva e le eventuali circostanze aggravanti, con il criterio dell’equivalenza o prevalenza.
5. Tutte le decisioni devono essere pubblicate sugli organi ufficiali dell’Ente.

ART. 26- COMMISSIONE GIUDICANTE
1. Nel caso in cui il regolamento della singola manifestazione preveda la presenza della Commissione Giudicante, questa può infliggere sanzioni di durata non superiore a quella della manifestazione stessa; nei casi più gravi deve investirne l’Ufficio del Procuratore Sociale, salvo provvedimenti validi per la durata della manifestazione stessa, secondo le procedure di cui allo Statuto ed al presente R.O.

ART. 27 – PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI
1. Nel caso di provvedimenti cautelativi nei confronti di un tesserato, quale la sospensione, presi da un organo centrale o periferico per gravi ragioni d’urgenza, l’Ufficio del Procuratore Sociale deve esserne immediatamente informato e deve, nelle 48 ore successive all’emanazione del provvedimento, emettere convalida, pena la perdita di efficacia del provvedimento stesso.
2. In ogni caso i provvedimenti cautelativi perdono efficacia se entro 60 giorni non vengono confermati da una decisione definitiva della Commissione Disciplina secondo le norme procedurali innanzi stabilite.

INDICE

* TITOLO 1 – TESSERATI ED ORGANISMI AFFILIATI

CAPO I – I Tesserati
Art. 1: Il tesseramento diretto

CAPO II – Organismi affiliati
Art. 2: L’affiliazione
Art. 3: Il tesseramento indiretto
Art. 4: Rinnovo affiliazioni
Art. 5: Quote
Art. 6: Contribuzioni

* TITOLO 2 – ORGANI STATUTARI

CAPO I – Organi Centrali
Sezione 1 – Assemblea Nazionale
Art. 7: Convocazione ed ordine del giorno
Art. 8: Svolgimento dei lavori
Art. 9: Uffici dell’Assemblea
Art. 10: Composizione e presentazione delle liste elettorali
Art. 11: Seggi elettorali ed operazioni di voto
Art. 12: Limiti alla rappresentanza – Deleghe
Sezione 1 – Altre strutture
Art. 13: Commissioni di studio del Comitato Nazionale
Art. 14: Conferenza Organizzativa dei Comitati Regionali
Art. 15: Settori Tecnico Sportivi e Settori di Servizio
CAPO II – Organi Periferici
Art. 16: Assemblee dei Comitati Periferici
Art. 17: Consiglio direttivo dei comitati periferici
Art. 18: Funzionamento dei Comitati periferici
Art. 19: Fiduciari comunali, circoscrizionali e di quartiere
Art. 20: Gestione amministrativa

* TITOLO 3 – STRUTTURE OPERATIVE

Art. 21: Segreteria Generale e Segreteria Amministrativa

* TITOLO 4 – CONTROVERSIE E SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 22: Norme procedurali in materia disciplinare – primo grado
Art. 23: Norme procedurali in materia disciplinare – fase d’appello
Art. 24: Norme procedurali in materia arbitrale
Art. 25: Sanzioni disciplinari
Art. 26: Commissione giudicante
Art. 27: Provvedimenti cautelativi

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