COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE
A partire dal 1° settembre 2002 i Tesserati ASI saranno sottoposti a copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi, sempre tramite Assicurazioni Generali.
Le condizioni sono le seguenti: Massimale unico 1.000.000 euro
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE RISCHI DIVERSI
Oggetto dell’assicurazione
a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
La società si obbliga a tenere in danno l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali si è stipulata l’assicurazione.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persona della quale debba rispondere.
b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
La società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi degli artt. 10, 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, verso prestatori di lavoro da lui dipendenti per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da loro sofferti.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge.
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperita dall’INPS ai sensi dell’art.14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.
Estensione territoriale
L’assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi europei, esclusi l’URSS. L’Assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.
Persone non considerate terzi
Non sono considerate terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato, nonchè qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata, l’amministratore o le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a;
c) le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, isubappaltatori ed i loro dipendenti, nonchè tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione.
Rischi esclusi dall’assicurazione
L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) da circolazione su strade ad uso pubblico o su aereo ad esse equiparate di veicoli a motore, nonchè da navigazione di natanti a motore da impiego;
b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
d) alle cose trasportate su mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni;
e) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
f) derivanti da responsabilità personale degli atleti;
h) subiti dagli addetti ai servizi di gara.
Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro
Agli effetti dell’assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l’assicurato deve rinunciare soltanto ai sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.
Gestione delle vertenze di danno – spese legali
La società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicurato stesso. Sono a carico della società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’assicurato, entro il limite di un importo pari a quanto dal massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiamento superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra società e assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multa o ammenda né delle spese di giustizia penale